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Giornata mondiale del rifugiato

Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 10
L’ ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’ effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

:: Dichiarazione universale dei diritti umani
:: I testi della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo [1] [pdf 204 kb]
:: Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia europea per i Rom [2], votata a larghissima maggioranza il 31 gennaio 2008.
:: Presenze trasparenti. Ricerca sulle condizioni e i bisogni delle persone a cui è stato negato la status di rifugiato [3] – Rapporto finale, Giugno 2008 [pdf 943 kb]
:: Glossario [4]

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