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	<title>agli incroci dei venti &#187; diritti</title>
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		<title>Torture democratiche</title>
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		<pubDate>Fri, 01 May 2009 08:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Giusti</dc:creator>
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		<description><![CDATA[30/04/1859 Il governo provvisorio della Toscana abolisce la pena di morte La tortura è un crimine. La tortura è sempre vietata. Tutte le norme internazionali, dalla Dichiarazione Universale alle Convenzioni di Ginevra, la proibiscono tassativamente. La tortura non ha giustificazioni e contro di essa le Nazioni Unite hanno votato una Risoluzione e una Convenzione. Questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><small>30/04/1859<br />
Il governo provvisorio della Toscana abolisce la pena di morte</small></strong></p>
<p>La tortura è un crimine.<br />
La tortura è sempre vietata.<br />
Tutte le norme internazionali, dalla Dichiarazione Universale alle Convenzioni di Ginevra, la proibiscono tassativamente. La tortura non ha giustificazioni e contro di essa le Nazioni Unite hanno votato una Risoluzione e una Convenzione.<br />
Questo non ha impedito che alcuni paesi la praticassero spudoratamente, ma ora la tortura è un crimine di carattere internazionale e chi la pratica, o la istiga, può essere processato in qualsiasi paese: indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il delitto e senza considerare la nazionalità sua o delle vittime.<br />
Nei giorni scorsi grande è stato lo sconcerto dell’opinione pubblica mondiale nel vedere l’attuale Amministrazione Americana ammettere pubblicamente che gli Usa hanno utilizzato la tortura, che questa è stata autorizzata e pianificata dalle più alte cariche governative e che a questo si sono aggiunti altri crimini da camorristi (come il sequestro di persona) commessi con la complicità di altri governi.<br />
Ovviamente queste notizie erano già state diffuse, e non da ieri, dalle organizzazioni che si occupano di difesa dei diritti umani, ma sentirle ammettere dal governo americano fa male, soprattutto ai diritti dell’Uomo. Perché sarà dura chiedere ai paesi del mondo di rispettare quelle norme e quei diritti che gli Stati Uniti si mettono così disinvoltamente sotto i piedi.<br />
Nel frattempo i nostri sfegatati difensori dei diritti umani, così pronti a tagliarsi le vene ogni qualvolta gli torni utile, non hanno emesso il più flebile dei sospiri.</p>
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		<title>Non ci sono innocenti nel braccio della morte</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Giusti</dc:creator>
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		<description><![CDATA[30 gennaio 2008 30 gennaio 1972 Bloody Sunday Non ci sono innocenti nel braccio della morte. La nostra lotta contro la pena capitale è una lotta morale ed etica. Una lotta per il rispetto dei diritti umani, per la vita, il diritto e la giustizia. Una lotta  che non ha bisogno di giustificazioni, perché la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><small>30 gennaio 2008<br />
30 gennaio 1972 Bloody Sunday</small></strong></p>
<p>Non ci sono innocenti nel braccio della morte.<br />
La nostra lotta contro la pena capitale è una lotta morale ed etica. Una lotta per il rispetto dei diritti umani, per la vita, il diritto e la giustizia. Una lotta  che non ha bisogno di giustificazioni, perché la pena di morte è un sacrificio umano futile e feroce. Che sia la “giustizia del re” giapponese o il democratico “linciaggio legale” americano il risultato non cambia: la pena di morte è l’uccisione rituale di alcuni disgraziati allo scopo di placare le paure della società. Questa constatazione spiega da sola il nostro impegno. Questa è la ragione per cui non ci battiamo contro la pena capitale perché uccide gli innocenti, ma perché uccide i colpevoli.<br />
<span id="more-456"></span><br />
Tuttavia la pena di morte ha altre ripugnati caratteristiche: è arbitraria e crudele, inutile, sordida, costosa, razzista e classista. Brutalizza e degrada il paese che la pratica. Predilige le minoranze etniche e religiose, i poveri, i pazzi. Uccide gli innocenti. Questi aspetti odiosi della pena capitale sono le buone ragioni pratiche da offrire a quelli che Austin Sarat chiama gli “abolizionisti riluttanti”, cioè quelle persone che, pur mantenendone una teorica approvazione, cercano una scusa ragionevole per chiudere con il patibolo e fra queste scuse la più forte è indubbiamente la possibilità che sia uccisa una persona innocente.</p>
<p>Autori come Risinger e Espy affermano in America i condannati a morte innocenti, sia nel braccio che “giustiziati”, sono almeno il cinque per cento e i forcaioli hanno l’incubo che ciò sia dimostrato in tribunale. La possibilità che un innocente sia stato ucciso è il tallone d’Achille della pena di morte statunitense ed è divenuta una sorta di ricerca abolizionista del Santo Graal; anche se alcune dolorose esperienze ci hanno insegnato che le proteste d’innocenza che giungono dal Braccio possono essere false, indimostrabili o irrilevanti.</p>
<p>False, come ha mostrato, dopo dieci anni di battaglie legali, il test post mortem di Roger Keith Colemann. Indimostrabili, perché i reperti sono scomparsi e i test inconcludenti. Irrilevanti, perché l’istanza doveva essere sollevata a un livello giudiziario precedente ed ora è procedural defaulted.</p>
<p>In ogni caso l’enfasi posta sull’innocenza del condannato (da dimostrarsi con il test del Dna, anche se sono solo una dozzina i condannati che ha salvato) produce il “paradosso Barnabei”. Il caso viene riaperto (cosa quasi impossibile) e l&#8217; esame del Dna ne dimostra la colpevolezza, così lo uccidono con serena coscienza. Viceversa se l&#8217;esame ne dimostra l&#8217;innocenza lo liberano affermando che il sistema ha funzionato e ammazzano tranquillamente gli altri condannati perché questi sono colpevoli. Oppure il Governatore si convince della sua possibile innocenza e concede la grazia, intanto che gli altri sono uccisi perché nessuno si è mosso per loro.</p>
<p>In definitiva, senza sottovalutare l’enorme valore emozionale dell’innocenza, i fatti ci impongono un approccio pragmatico ai limiti del cinismo. Un approccio alla pena di morte che punti sempre al nocciolo dell’abolizionismo, ma che lasci, agli uomini di buona volontà, una valida scusa che giustifichi, di fronte all’opinione pubblica, un atto di umanità.</p>
<p><small><strong>Nota bibliografica </strong></small></p>
<p><small>Da quando, nel 1932, Edwin M. Borchard scrisse il suo “<a title="library.albany.edu" href="http://library.albany.edu/preservation/brittle_bks/borchard_convicting/index.htm ">Convicting the Innocent Errors of Criminal Justic</a>e”  non si contano i testi che hanno trattato del problema dell’innocente condannato a morte. Dal famoso saggio di Bedau e Radelet  &#8220;Miscarriages of Justice in Potentially Capital Cases&#8221; Stanford Law Review, N. 21,  1987 diventato poi un libro Radelet Michael L., Bedau Hugo Adam, Putnam Constance In Spite of Innocence. Boston, Northeastern University Press  1992 alla recente traduzione del testo di Suor Helen Prejean La morte degli innocenti, San Paolo Edizioni 2009<br />
Passando per <a title="Atlantic" href="http://www.theatlantic.com/issues/99nov/9911wrongman.htm  ">Alan Berlow sul mensile The Atlantic </a> e per <a title="truthinjustice" href="http://www.truthinjustice.org/convicting.htm ">James McCloskey, Director of Centurion Ministries</a>, I testi che seguono solo sono una piccola parte del totale</small></p>
<p><small>Garrett, Brandon L. Claiming Innocence. Minnesota Law Review, June 2008<br />
Available at SSRN: <a title="abstract" href="http://ssrn.com/abstract=1032408 ">http://ssrn.com/abstract=1032408 </a></small></p>
<p><small></small><small>Gross, Samuel R., &#8220;Convicting the Innocent&#8221;. Annual Review of Law &amp; Social Science, Vol. 4, 2008<br />
Available at SSRN: <a title="abstract" href="http://ssrn.com/abstract=1100011">http://ssrn.com/abstract=1100011</a></small></p>
<p><small>Gross, Samuel R., Exonerations in the United States, 1989 through 2003. Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 95, No. 2, 2005.<br />
Available at SSRN: <a title="abstract" href="http://ssrn.com/abstract=753084">http://ssrn.com/abstract=753084</a></small></p>
<p><small>Gross, Samuel R., <a title="law.duke.edu" href="http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?61+Law+&amp;+Contemp.+Probs.+125+(Autumn+1998">Lost Lives Miscarriages of Justice in Capital Cases</a> Law and Contemporary Problems N4 Autumn</small></p>
<p><small>Kirchmeier, Jeffrey L. Dead Innocent: The Death Penalty Abolitionist Search for a Wrongful Execution.  Tulsa Law Review, Vol. 42, No. 2, p. 43, 2006<br />
Available at SSRN: <a title="abstract" href="http://ssrn.com/abstract=1002103 ">http://ssrn.com/abstract=1002103 </a></small></p>
<p><small>Risinger, D. Michael, Innocents Convicted: An Empirically Justified Wrongful Conviction Rate. Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 97, No. 3, 2007<br />
Available at SSRN: <a title="abstract" href="http://ssrn.com/abstract=931454 ">http://ssrn.com/abstract=931454 </a></small></p>
<p><small>Il Procuratore MacFarlane e il Governo Canadese sono molto sensibili al tema</small></p>
<p><small>:: <a title="Download" href="http://www.isrcl.org/Papers/2007/MacFarlane.pdf ">www.isrcl.org/Papers/2007/MacFarlane.pdf </a></small></p>
<p><small>:: <a title="Download" href="http://www.isrcl.org/Papers/2006/SOROCHANJusticeCanadaWorkingGroupReport.pdf ">www.isrcl.org/Papers/2006/SOROCHANJusticeCanadaWorkingGroupReport.pdf</a></small></p>
<p><small>:: <a title="Download" href="http://canadiancriminallaw.com/articles/articles%20pdf/convicting_the_innocent.pdf ">canadiancriminallaw.com/articles/articles%20pdf/convicting_the_innocent.pdf </a></small></p>
<p><small>:: <a title="Download" href="http://canadiancriminallaw.com/articles/articles%20pdf/Convicting%20the%20Innocent%20Revised%202006.pdf">canadiancriminallaw.com [PDF]<br />
</a></small></p>
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		<title>Articolo 30</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 18:57:48 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati. 30 giorni per 30 articoli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.</span></p>
<p><small><a title="per la pace" href="http://www.perlapace.it/index.php?id_article=1771&amp;PHPSESSID=56f1f84b7338c9047c7ba8311f2bdc45">30 giorni per 30 articoli</a></small></p>
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		<title>Articolo 28</title>
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		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 22:07:54 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. 30 giorni per 30 articoli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.</p>
<p><small><a title="per la pace" href="http://www.perlapace.it/index.php?id_article=1771&amp;PHPSESSID=56f1f84b7338c9047c7ba8311f2bdc45">30 giorni per 30 articoli</a></small></p>
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		<title>Articolo 27</title>
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		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 22:03:24 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. 30 giorni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.<br />
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.</p>
<p><small><a title="per la pace" href="http://www.perlapace.it/index.php?id_article=1771&amp;PHPSESSID=56f1f84b7338c9047c7ba8311f2bdc45">30 giorni per 30 articoli</a></small></p>
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		<title>Articolo 26</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:45:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[1) Ogni individuo ha diritto all&#8217;istruzione. L&#8217;istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L&#8217;istruzione elementare deve essere obbligatoria. L&#8217;istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l&#8217;istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2) L&#8217;istruzione deve essere indirizzata al pieno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Ogni individuo ha diritto all&#8217;istruzione. L&#8217;istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L&#8217;istruzione elementare deve essere obbligatoria. L&#8217;istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l&#8217;istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.<br />
2) L&#8217;istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l&#8217;opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.<br />
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.</p>
<p><small><a title="per la pace" href="http://www.perlapace.it/index.php?id_article=1771&amp;PHPSESSID=56f1f84b7338c9047c7ba8311f2bdc45">30 giorni per 30 articolo</a></small></p>
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		<title>Articolo 25</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:24:40 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.<br />
2) La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.</p>
<p><small><a title="per la pace" href="http://www.perlapace.it/index.php?id_article=1771&amp;PHPSESSID=56f1f84b7338c9047c7ba8311f2bdc45">30 giorni per 30 articoli</a></small></p>
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		<title>Articolo 24</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:05:50 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in cio’ una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. 30 giorni per 30 articoli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in cio’ una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.</p>
<p><small><a title="per la pace" href="http://www.perlapace.it/index.php?id_article=1771&amp;PHPSESSID=56f1f84b7338c9047c7ba8311f2bdc45">30 giorni per 30 articoli</a></small></p>
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		<title>Articolo 23</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:56:28 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell&#8217;impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell&#8217;impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.<br />
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.<br />
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.<br />
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.</p>
<p><small><a title="per la pace" href="http://www.perlapace.it/index.php?id_article=1771&amp;PHPSESSID=56f1f84b7338c9047c7ba8311f2bdc45">30 giorni per 30 articoli</a></small></p>
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		<title>La visione temporale dei forcaioli termina con il 2000</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 18:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Giusti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[abolizionismo]]></category>
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		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[pena di morte]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

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		<description><![CDATA[28 novembre 2008 28 novembre 1888 la Camera approva il Codice Zanardelli In memoria di Michael Mello (1945 – 2008) La teoria della deterrenza della pena di morte è semplice: la gente ha paura di morire e non commette certi crimini, o ne commette molti meno, se questi sono passibili di pena capitale. La scomparsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><small>28 novembre 2008<br />
28 novembre 1888 la Camera approva il Codice Zanardelli</small></strong></p>
<p><em>In memoria di Michael Mello</em> (1945 – 2008)</p>
<p>La teoria della deterrenza della pena di morte è semplice: la gente ha paura di morire e non commette certi crimini, o ne commette molti meno, se questi sono passibili di pena capitale. La scomparsa di questa minaccia causa un aumento dei delitti, in particolare dell’omicidio, e un gran numero di vite innocenti sono sacrificate dalla criminale stupidità degli abolizionisti.</p>
<p><span id="more-378"></span>La dimostrazione di questa teoria si basa sull’oculata scelta dei dati da usare e nell’ignorare quelli che non collimano con i presupposti ideologici. Tutto quello che non coincide con il mantra &#8221;più esecuzioni uguale a meno omicidi&#8221; non è preso in considerazione. Soprattutto ci si rifiuta di guardare alle esperienze dei paesi abolizionisti e a quelle degli stati americani. Gli hangman-friends fingono di non sapere che, negli anni &#8217;30, a un alto tasso di esecuzioni corrispondeva un altrettanto alto tasso di omicidi e non spiegano la rapida diminuzione di entrambi negli anni &#8217;40 e &#8217;50. Pero&#8217; attribuiscono l’aumento degli omicidi degli anni sessanta alla sospensione delle esecuzioni nel periodo 1967-1977, evitando di notare che la pena di morte è scomparsa solo nei pochi mesi successivi alla sentenza Furman. Salutano entusiasticamente il ritorno del boia (17 gennaio 1977) e il crescere delle esecuzioni, correlandolo al contemporaneo calo degli omicidi; senza però spiegare come mai, fra il 1986 e il 1991, crescono sia le esecuzioni che gli omicidi.<br />
<!--more--><br />
Qualcuno fa addirittura i conti e pretende di dimostrare che ogni esecuzione salva la vita di almeno 18 innocenti (ma c’è chi offre molto di più).<br />
Dall’anno 2000, inspiegabilmente, il trionfalismo forcaiolo si arresta e sembra che in America, dalla fine del millennio, non accada più nulla di interessante. La ragione è semplice: i dati successivi sono l’esatto contrario di quello che ci si dovrebbe aspettare (nel caso ovviamente che uno sia così stupido da credere a questa teoria)<br />
Questa sorta di millennium bug della deterrenza ha le sue buone ragioni per esistere.<br />
Nel 1999 abbiamo visto il record delle esecuzioni (98) e delle condanne (circa 300) mentre il tasso di omicidio scendeva al 5,7 per centomila che, pur essendo quasi sei volte il nostro, era un tasso estremamente basso: quasi la metà di quello di vent’anni prima.<br />
E vissero tutti felici e contenti ?<br />
No, tutt’altro.<br />
Negli anni successivi abbiamo assistito, attoniti, non solo al vertiginoso calo del numero delle condanne a morte e al precipitare delle esecuzioni (sospese fra il 25 settembre 2007 e il 6 maggio 2008), ma anche alla stupefacente stabilità del tasso di omicidio che, alla faccia della deterrenza, è rimasto incredibilmente stabile.<br />
Le condanne a morte sono passate, dalle 300 l’anno, alle poco più di cento di oggi, mentre le esecuzioni, dopo il picco di 98, sono rapidamente scese alle 53 del 2006 (e me ne aspetto un massimo di 40 &#8211; 50 nel 2009, in gran parte in Texas) allo stesso tempo il tasso di omicidio restava incrollabilmente fermo fra il 5.5 e il 5,7.<br />
Quindi, o gli americani non sanno che ora è ancor più difficile e raro essere condannati a morte e uccisi, oppure i forcaioli ci hanno raccontato delle balle.<br />
Propendo per la seconda ipotesi.<br />
Gli americani forcaioli soffrono di insularità e si rifiutano di prendere in considerazione le esperienze del resto del mondo. Evidentemente sanno che Italia e Canada sono la dimostrazione vivente che la pena capitale non è un deterrente.<br />
Il 14 luglio del 1976 il Canada sopprimeva la pena di morte. Da allora il suo tasso d’omicidio si è continuamente ridotto fino a diventare un terzo di quello precedente l’abolizione: cosa del resto già avvenuta in Italia nei vent’anni che seguirono la fine della pena capitale. L’esempio canadese è particolarmente interessante perché, proprio in quello stesso luglio, con la sentenza Gregg, la Corte Suprema degli Stati Uniti dava il via libera alla “new and improved” pena di morte. Al contrario di quanto avvenuto in Canada il tasso d’omicidio americano è prima cresciuto, poi diminuito, poi di nuovo cresciuto e solo successivamente abbiamo assistito ad una consistente diminuzione del numero degli omicidi. Diminuzione avvenuta anche in Italia dove, nel 2002, abbiamo avuto 638 omicidi contro i 2.000 del 1991. In quello stesso anno gli americani ne avevano contati 25.000 e hanno attribuito alla pena di morte la diminuzione ai 16.638 nel 2002.<br />
Gli hangmanfriends non tengono in considerazione nemmeno le esperienze nazionali. Peccato, perché lo studioso Thorsten Sellin mezzo secolo fa, confrontando le varie giurisdizioni degli Stati Uniti, scoprì che “in generale gli Stati con il boia avevano tassi di omicidio significativamente più alti di quegli Stati che non uccidevano gli assassini.”<br />
A questo riguardo il forcaiolo Lott ha avuto l’impudenza di scrivere che:<br />
&#8221;This simple comparison really doesn’t prove anything. The 12 states without the death penalty have long enjoyed relatively low murder rates due to factors unrelated to capital punishment.&#8221;</p>
<p>Forse pensa che siamo tutti stupidi.</p>
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