Pena di morte

Riflessioni sul rapporto 2008 di NtC

31 luglio 2008
31 luglio 1944
Ultimo volo del Piccolo Principe

I
Il problema fondamentale per noi abolizionisti è che, al contrario della tortura, la pena di morte non è vietata dalle norme internazionali. Nonostante gli sforzi decennali delle Nazioni Unite la pena capitale è ancora una sanzione legale ed è per questo che andrebbe maneggiata con cautela. Questo è il motivo per cui, al di fuori dell’Italia, la recente Risoluzione sulla moratoria delle esecuzioni non è stata presa in considerazione. Perché le norme internazionali ne restringono l’uso ai “most serious crimes”, la proibiscono per i minorenni, i pazzi e le donne incinta, ne chiedono la futura abolizione, ma non la vietano e quindi la pena capitale è, fuori dall’Europa, perfettamente legittima.
Per di più, nella Risoluzione del 18 dicembre, non ci sono riferimenti a quelle precedenti (la 2857 del 1971, la 32/61del 1977, ecc.) né al Secondo Protocollo. Non si parla dell’Articolo 6 dell’ICCPR e del suo commento. Si tace sulle norme abolizioniste europee e sul fatto che la pena capitale non è prevista dai tribunali internazionali. Infine era il caso di far notare che il 18 dicembre del 1865 gli Stati Uniti hanno abolito la schiavitù e che, lo stesso giorno del 1969, il Regno Unito la pena di morte.
[La pena di morte e le Nazioni Unite]

II
Secondo NtC la moratoria sarebbe un prerequisito indispensabile per l’abolizione, ma l’esempio del Sud Africa non funziona perché l’abolizione in paesi normali come Canada, Francia, Regno Unito, ecc non è stata preceduta da una formale moratoria delle esecuzioni. Al contrario è stata la spinta verso l’abolizione che le ha fermate nel periodo in cui i Parlamenti votavano le leggi abolizioniste. D’altra parte l’interruzione delle esecuzioni non è necessariamente seguita dalla fine del patibolo e non sono pochi gli stati americani che hanno ripreso le esecuzioni dopo decenni di sospensione. Il Tennessee dopo quarant’anni, il Sud Dakota dopo sessanta e ora è il New Hampshire (che nel 2000 era a un passo dall’abolizione) che tenta di ottenere la sua prima condanna a morte dal 1939.

III
Questa faccenda della Moratoria si basa su di un non dimostrato assunto pannelliano secondo cui i paesi mantenitori non stavano nella pelle all’idea di sospendere le esecuzioni. Secondo Pannella la Moratoria era:

un compromesso creativo con la pena di morte, un luogo di incontro, il minimo comune denominatore tra abolizionisti e mantenitori: i paesi che la hanno abolita fanno un passo verso coloro che ancora la prevedono nelle leggi e la praticano, i paesi che la mantengono e la praticano fanno un passo verso gli abolizionisti e, pur mantenendola nei codici, decidono di non eseguirla.

Il martirologio di NtC secondo cui per anni “è stato impedito alle Nazioni Unite di proclamare la moratoria” si basa sulla totale rimozione dell’Emendamento Singapore.
In effetti, nel 1994 e nel 1999, la strategia pannelliana parve funzionare. Alle Nazioni Unite i paesi forcaioli si mostrarono disposti ad approvare un documento in cui si proponeva una sospensione delle esecuzioni. Purtroppo lo avrebbero votato solo se questo avesse contenuto il famoso “Emendamento Singapore”. Ovvero: i forcaioli votavano una Risoluzione che non valeva nulla e non li obbligava a nulla, ma intanto ci infilavano dentro la perentoria affermazione dell’assoluta sovranità statale in materia di pene e punizioni. Per fortuna i paesi abolizionisti mandarono tutto all’aria con grande furore dei Caini che, oggi, gioiscono del “superamento del principio ottocentesco della sovranità assoluta dello Stato-Nazione” e della sconfitta degli “emendamenti sulla sovranità interna”, cioè di quell’Emendamento Singapore che, un tempo, gli andava benissimo.

Nota
L’Emendamento Singapore avrebbe fatto fare un enorme passo indietro alla difesa dei diritti umani ed alla lotta alla pena di morte. In esso infatti si affermava che “ogni stato ha il pieno diritto di scegliere il suo sistema politico, sociale ed economico senza interferenze esterne” e che “l’articolo 7/2 dello statuto delle Nazioni Unite vieta esplicitamente l’interferenza di queste nelle matterie che sono di giurisdizione interna”  [Amnesty International ACT 53/005/1999 e ACT 53/004/1999; BBC News November 18, 1999; William Schabas The Abolition of the Death Penalty in International Law. Cambridge UP 1997 p 188]

IV
Per fortuna la fine della pena di morte marcia sulle gambe del Movimento Abolizionista e non su quelle di NtC. Gli abolizionisti, moratoria o non moratoria, portano avanti la loro lotta e la pena di morte continua a scomparire dai codici. Amnesty International tiene nota, dal 1976, del passaggio dei paesi all’abolizionismo e non si nota alcuna influenza delle “battaglie radicali” in questo progredire. Ne risulta che la recente vittoria alle NU è dovuto al lavoro di decine di organizzazioni e non alla affabulazione pannelliana.
[Amnesty International]

V
Infine, per NtC:

la soluzione definitiva del problema, più che la pena di morte, riguarda la Democrazia, lo Stato di Diritto, la promozione e il rispetto dei diritti politici e delle libertà civili.

Questa sconcertante affermazione è il prodotto della mancanza di una seria riflessione sulla natura dei diritti umani: cioè dei diritti elencati agli articoli 2-21 della Dichiarazione Universale. Lo stato di diritto non necessariamente li tutela e, se è vero che una dittatura non può (per definizione) rispettarli, questo non significa che lo faccia una democrazia: basta guardare come agisce Israele con gli arabi.
Tutti dovrebbero meditare sul fatto che le democrazie classiche cui siamo soliti fare riferimento (Atene di Pericle, Inghilterra del 1688, Stati Uniti di fine ‘700) erano regimi schiavisti, imperialisti, aggressivi, non alieni dal genocidio, poco o nulla tolleranti nei confronti dei dissidenti e ben poco democratici, visto che la stragrande maggioranza degli uomini e tutte le donne non avevano diritto di voto. La storia è piena di democratiche violazioni dei diritti umani e gli estensori della Dichiarazione del 1948 ebbero l’accortezza di non citare mai la parola democrazia, come del resto non fecero parola della pena capitale.
Comunque l’abolizione della pena di morte è raramente un fatto democratico. Anche il recente abolizionista New Jersey non è tale per volere della maggioranza, se per maggioranza s’intende quella che scaturisce dai sondaggi d’opinione naturalmente, ma di una riflessione più profonda.
I forcaioli americani e sauditi accusano noi europei di non essere democratici proprio perché non diamo ascolto alla sete di sangue di una presunta opinione pubblica e seguitiamo a esigere che il rispetto dei diritti umani e della giustizia non dipenda dal volere di una maggioranza occasionale.
La legge sarà anche applicata in nome del popolo, ma deve essere soprattutto uguale per tutti e cosa c’è di più democratico di un bel linciaggio?

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Sulla Moratoria delle esecuzioni.

Il primo marzo 1847 il glorioso Michigan aboliva la pena di morte, dimostrando così che persino negli Stati Uniti è possibile vivere senza ammazzare la gente.

Non fatevi ingannare dal silenzio piombatoci addosso dopo le celebrazioni della Risoluzione sulla Moratoria delle esecuzioni: il brutto deve ancora arrivare, visto che una sessantina di paesi forcaioli ha scritto al Segretario delle NU promettendo battaglia alla prossima Assemblea Generale.
Il capofila dei “soliti sospetti” (Cina, Corea del Nord, Islamici assortiti, Birmania, Zimbabwe, ecc.) è il “boia del mondo” Singapore e la loro posizione è estremamente solida perché, al contrario della tortura, la pena di morte non è (ancora) vietata dalle norme internazionali.
Gli incauti che, ignorando i consigli di Eric Prokosch, si sono avventurati in territori a loro sconosciuti, non sapevano che questa pena è vietata solo per i minorenni, i minorati e le donne gravide, che la Dichiarazione Universale non ne fa cenno, che l’Articolo 6 del l’ICCPR può essere letto in senso abolizionista, ma che, come le Garanzie ECOSOC, limita (ma non vieta) l’uso della pena capitale ai “most serious crimes” e che il dimenticato Secondo Protocollo è solo opzionale, anche se importante.
Insomma, l’Italia abolizionista di qualche mese fa non aveva bisogno di propaganda ma di buone letture. Purtroppo, come per la sventurata Corte Penale Internazionale di cui ricorre il decimo inutile anniversario, il danno è fatto.
I paesi forcaioli poi aggiungono che:
“Ogni stato ha il diritto inalienabile di scegliere il suo sistema politico, economico, sociale, culturale e legale, senza interferenze esterne” e che “Nulla nello Statuto delle NU autorizza queste a intervenire in materie che sono interne alla giurisdizione di uno stato.” (tradotto in italiano significa che i paesi abolizionisti sono pregati di pensare ai casi loro).
A settembre il Movimento Abolizionista italiano avrà bisogno di gente preparata e di personale competente per combattere questa battaglia, ma
“This commodity is, as always, in short supply”

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Pena di morte: 58 Paesi rimettono in discussione la moratoria

di Rico Guillermo

Il controverso dibattito sulla pena di morte, che ha diviso i 192 membri dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite lo scorso dicembre, non e’ terminato con l’approvazione della moratoria, avvenuta peraltro solo a maggioranza (104 a favore e 54 contrari, con 29 astensioni) e con carattere non vincolante.

Un gruppo di 58 paesi fortemente favorevoli alla pena capitale ha scritto al Segretario generale Ban Ki-moon affermando di trovarsi “in persistente opposizione a qualsiasi tentativo di imporre una moratoria sulla pena di morte o la sua abolizione” ed hanno aggiunto che qualsiasi tentativo di imporre una moratoria o abolire la pena capitale e’ in violazione alle disposizioni vigenti ai sensi del diritto internazionale.

La dichiarazione – che rafforza la posizione dei 58 mediante l’uso di un atto collettivo – e’ stata diffusa a pochi giorni dalla Giornata mondiale per l’abolizione della pena di morte, che sara’ commemorata sabato 1 marzo. “Questa nota verbale, firmato da 58 delegazioni, sottolinea ancora una volta che non vi è alcun consenso internazionale sull’uso della pena di morte” ha detto l’Ambasciatore di Singapore all’ONU.

L’elenco dei Paesi comprende praticamente tutti i membri della Organizzazione della conferenza islamica (Oci), insieme con le Bahamas, Cina, Corea del Nord, Giappone, Myanmar, Thailandia, Uganda, Singapore e Zimbabwe. Almeno quattro paesi – Belize, Ciad, India e Stati Uniti – che hanno votato contro la risoluzione nel mese di dicembre, non hanno firmato la nota verbale per motivi non noti, mentre otto paesi che si erano astenuti durante il voto – Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, Eritrea, Figi, Guinea, Laos, Swaziland ed Emirati Arabi Uniti – hanno firmato la dichiarazione e sono quindi entrati a far parte del gruppo di oppositori.

Nella loro dichiarazione, i 58 paesi dicono che la pena capitale e’ stata spesso caratterizzata come una questione di diritti umani nel contesto del diritto dei prigionieri condannati a vita. “Tuttavia e’ in primo luogo e soprattutto un problema del sistema di giustizia penale e un importante elemento deterrente verso i crimini piu’ gravi. Esso deve pertanto essere visto da una prospettiva molto piu’ ampia e pesato contro i diritti delle vittime e il diritto della comunita’ a vivere in pace e sicurezza”.

Inoltre, secondo i Paesi non abolizionisti, “Ogni Stato ha un diritto inalienabile di scegliere i suoi sistemi politici, economici, sociali, culturali, giuridici e giudiziari, senza interferenze, in qualsiasi forma da parte di un altro Stato”. Inoltre, “niente nella Carta delle Nazioni Unite autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che sono essenzialmente all’interno della giurisdizione nazionale di ogni Stato”. Queste due ultime argomentazioni richiamano il famoso ‘emendamento Singapore’, quello voluto in passato dal piccolo Stato orientale per sminare qualsiasi proposta abolizionista presentata all’ONU.

Come risultato del documento dei 58, la questione della pena capitale sara’ riaperta durante la 63a sessione dell’Assemblea Generale, a partire da settembre di quest’anno, ma soprattutto emerge – come predetto dal dott. Claudio Giusti, membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sulla legalita’ e sui diritti onlus – un vanificarsi di fatto della moratoria approvata, in quanto alla fine la applicheranno solo i Paesi dove la pena di morte e’ gia’ stata abolita. Anzi, si e’ ottenuto un rafforzamento del fronte del no alla moratoria, in precedenza frammentario.

Osservatorio sulla Legalita’, 26 febbraio 2008

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L’arma del dubbio

di Ghismunda

Il litigio, l’ennesimo, era stato violento. Il padre l’aveva ripetutamente colpito. Il ragazzo, fuori di sé, esce e va a comprare un coltello a serramanico. A mezzanotte e dieci, il vecchio dell’appartamento sottostante sente urlare: “T’ammazzo! T’ammazzo!”. Subito dopo un tonfo e qualcuno fuggire a precipizio per le scale. Il vecchio non ha dubbi: a gridare e a scappare è stato il ragazzo. Anche un’altra vicina non ha dubbi: lei ha visto tutto. Dalla sua finestra, che dà immediatamente nella casa della tragedia, lei ha visto il ragazzo infilare il coltello nel petto del padre e fuggire. Siamo a New York, nel 1950. Per i dodici giurati chiamati a decidere della condanna a morte, sembra un caso facile: movente e prove schiaccianti. Tutti sono convinti della colpevolezza del ragazzo. Tutti, tranne uno. E il verdetto dev’essere unanime.

E’ questo l’inizio di “La parola ai giurati“, dramma giudiziario di Reginald Rose, reso celebre nel 1957 dalla trasposizione cinematografica di Sidney Lumet e dall’interpretazione indimenticabile di Henry Fonda. Ora il dramma vive a teatro, grazie alla bella regia e all’intensa interpretazione di Alessandro Gassman. E’ lui il giurato n. 8, l’unico a non avere fretta (nonostante la partita che sta per iniziare e gli impegni familiari di ciascuno), se si tratta di decidere della vita di un altro uomo, nella fattispecie un portoricano di sedici anni accusato di parricidio, e l’unico che, pensando e ragionando, matura dei dubbi. Dubbi che finiranno con l’attecchire negli altri giurati, investendo più in generale le modalità e le circostanze che influiscono nella formazione di giudizi (e pre-giudizi) in persone con idee, vissuti e provenienze diverse; investendo più in generale il complesso rapporto tra realtà e apparenza, tra ciò che si vede o che si pensa di vedere, fino a capire che ogni certezza che si può avere non è altro che una convinzione solo più… convinta di altre. Una persuasione, un’opinione. Troppo poco, sinceramente, per decidere una volta per tutte chi ha ragione e chi ha torto; soprattutto, troppo poco per decidere chi deve vivere e chi deve morire. Eppure il mondo, e la società italiana, oggi sembrano andare in direzione opposta: “In un’ epoca in cui il mondo è afflitto da ideologie contrastanti che si nutrono di assolutismo e che spesso scadono a pregiudizi – dice Alessandro Gassman – il ragionevole dubbio è una preziosa arma di difesa … Ho scelto questo testo perché ho la sensazione che l’ anima del nostro paese stia cambiando. L’ Italia non è mai stata razzista, eppure sempre di più vedo in giro le reazioni barbare dell’ anticultura, della paura generalizzata di coloro che sono diversi da noi. Vorrei vivere in un paese con la memoria più lunga, visto che tra le minoranze etniche in America c’ erano gli italiani. E che imparasse ad accogliere civilmente gli stranieri”.

In clima di moratoria universale, il lavoro di Gassman, per altro concepito in tempi non sospetti, è diventato ancora più attuale di quanto già consentisse il testo di Rose. Gli abolizionisti della pena di morte adducono note motivazioni di carattere etico-filosofico che investono ideali e principi, ed altrettante note motivazioni di carattere pratico, legate all’inefficace ricaduta, in termini di deterrenza e criminalità, dell’applicazione della pena capitale. Ma poco, forse, insistono su un aspetto agghiacciante ed ineliminabile: la possibilità di mandare a morte persone innocenti. Amnesty International, patrocinatore dello spettacolo, mette a disposizione un’ampia documentazione, relativa a tutti i paesi mantenitori e in particolare agli Stati Uniti, su casi di condannati a morte prosciolti perché innocenti, ma dopo aver trascorso anni e anni nel braccio della morte ed essere giunti, più d’una volta, ad un passo dall’esecuzione. L’esempio più recente risale all’8 gennaio scorso, quando è stato liberato Kenneth Richey, condannato a morte nel 1986 (!) per aver appiccato un incendio in cui perse la vita una bambina di due anni. Più di vent’anni, più della metà della sua vita, ad aspettare l’esecuzione di fronte ad un’evidente mancanza di prove circa il carattere doloso dell’incendio; ma si può citare anche il caso di Aaron Patterson (anche lui in carcere dal 1986), liberato nel 2003, perché è stato scoperto (o semplicemente rivelato) che la sua confessione era stata estorta dalla polizia con la tortura. Ma non sempre si arriva in tempo. Si registrano casi di giustiziati per reati di cui solo ad esecuzione avvenuta salta fuori il vero colpevole; e di condannati, mandati a morte nonostante seri dubbi sulla loro colpevolezza. Le circostanze alla base di tali errori, certi o probabili che siano, comunque irreversibili ed irreparabili, sono sempre le stesse e tutte ben evidenziate nella trasposizione teatrale a cui ho assistito ieri: un’assistenza legale inadeguata, come quella che solo possono ottenere persone indigenti, affidate ad avvocati d’ufficio inesperti, demotivati e malpagati; la particolarità del crimine: quanto più è efferato e produce come vittime genitori, figli o comunque inermi incolpevoli, tanto più cresce la “fretta” di far giustizia, di trovare presto un “mostro” da guardare morbosamente (a costo di far la fila per il biglietto) e che, con una punizione esemplare, soffochi paure, insicurezze, identificazioni inconsce e magari, come succede spesso negli Stati Uniti, garantisca un successo elettorale; l’utilizzo spesso di testimoni inattendibili, solleticati da un’occasione di protagonismo o semplicemente suggestionati da visioni e sospetti; la presenza di pregiudizi razzisti o della fobia dello straniero, comunque del diverso, che attenta alla nostra incolumità. Tutto ciò può variamente influire su un verdetto di colpevolezza che, avendo come esito la pena capitale, assume le caratteristiche di una decisione “divina”, senza per questo essere però infallibile; una decisione che, soprattutto, non riporta in vita chi non c’è più.

Chissà, forse anche un’opera teatrale può contribuire a porre fine definitivamente alla barbarie.

La voce di Ghismunda, 18 febbraio 2008

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Presidenziali USA: gli sfidanti democratici e la pena di morte

di Rico Guillermo
I tre candidati democratici alle primarie per la presidenza USA sono favorevoli alla pena di morte, un argomento difficile da trattare soprattutto negli Stati del sud, dove i bianchi sono per lo piu’ sostenitori della pena capitale e i neri ne sono per lo piu’ vittime.

Mentre il 12% degli abitanti degli Stati Uniti sono afro-americani, infatti, oltre il 40% della popolazione nel braccio della morte e’ nera. Sebbene poi neri e bianchi siano vittime di omicidio in quasi ugual quantita’, l’80% dei detenuti giustiziati dal momento che la pena di morte e’ stata reintrodotta erano stati condannati per un omicidio in cui la vittima era bianca. Vari studi effettuati negli Stati Uniti hanno poi evidenziato pregiudizi razziali in ogni fase del procedimento di pena capitale. Uno di essi ha rilevato che piu’ l’imputato e’ percepito aderente alle stereotipo del nero, piu’ e’ probabile che sia condannato a morte. A ciò si aggiunga il fatto che oltre il 20% dei neri accusati che sono stati giustiziati erano stati condannati da giurie tutte bianche.

Insomma, nessun progresso dai tempi de “Il buio oltre la siepe”, il film degli anni ’60 (ma ambientato nel 1932) in cui un Gregory Peck da Oscar porto’ all’attenzione nazionale e mondiale il problema dei preconcetti razziali in tribunale (anche li’, peraltro, la giuria che condannava un nero innocente accusato di stupro era di tutti bianchi). E’ quindi impossibile ignorare il fattore razziale nella realta’ odierna della pena di morte, mentre se ne parla poco o punto nella campagna democratica.

I tre sfidanti democratici hanno toccato qualche volta il tema della giustizia penale razzista. In un dibattito, Barack Obama ha riconosciuto come “qualcosa di cui dobbiamo parlare” il fatto che “afroamericani e bianchi… vengono arrestati con tassi molto diversi, vengono condannati a tassi molto diversi, ricevono pene molto diverse”. Hillary Rodham Clinton, in tema di giustizia penale, ha dichiarato di volere “una profonda revisione di tutte le sanzioni”, mentre John Edwards ha detto “Come persona cresciuta nel Sud segregazionista, sento una responsabilita’ speciale a parlare della intolleranza razziale”.

Eppure nessuno dei tre leader democratici ha posto come punto centrale del suo programma la giustizia penale, e tantomeno la pena capitale. E questo perche’ Clinton, Obama ed Edwards sostengono tutti la pena capitale, anche se non lo dichiarano durante i discorsi della campagna per le primarie.

Quando era in corsa per il senato, Obama ha spiegato che “ci sono crimini straordinariamente odiosi – terrorismo, abuso di bambini”, in cui la pena di morte “può essere opportuna”. Anche di recente ha detto di ritenere che sia importante preservare l’opportunita’ di una sanzione estrema in determinate circostanze. Per il candidato nero si tratta quindi di “un male necessario”, anche se i suoi sostenitori lo presentano come un oppositore della pena di morte. Sostanzialmente sulla stessa lunghezza d’onda Edwards, che riconosce i pregiudizi razziali in tribunale, il problema delle condanne errate e la disparita’ di rappresentanza legale, ma difende la propria posizione a favore della pena di morte.

Hillary ha evitato piu’ degli altri due il discorso della pena capitale nella sua campagna, limitandosi a parlare genericamente di “riforme”. Anche se nel 2003, ha cosponsorizzato la legge per la protezione degli innocenti, per rendere disponibile il test del DNA per i condannati a morte nei tribunali federali, aveva contribuito a limitare i ricorsi braccio della morte negli anni ’90. L’amministrazione di Bill Clinton porto’ infatti ad un enorme incremento della pena di morte federale, grazie alla ‘legge penale’, nonche’ ad una forte riduzione dei ricorsi nel braccio della morte, grazie alla legge per la lotta al terrorismo e per l’efficacia della pena di morte. Infatti fra il 1996 e il 1999 le esecuzioni piu’ che raddoppiarono.

Per fortuna le decisioni della Corte Suprema che vietavano l’esecuzione dei ritardati mentali e dei minorenni all’epoca dei fatti, nonche’ la rivoluzione delle prove introdotta grazie al test del DNA, hanno ridotto le esecuzioni ed evidenziato i limiti morali e gli errori giudiziari correlati alla pena di morte, inducendo un ripensamento in intellettuali, politici ed opinione pubblica tale da portare l’abolizione legale o di fatto della pena capitale in alcuni Stati.

Nessun merito va pero’ riconosciuto alla politica dei Democratici, i cui leader mantengono la stessa posizione pro pena di morte quasi ininterrottamente da circa vent’anni. Ed invece proprio questa campagna elettorale potrebbe essere l’occasione per marcare la differenza dai Repubblicani su un tema che rappresenta un cardine del conservatorismo e nella retorica di questi ultimi.

* si ringrazia Claudio Giusti

Osservatorio sulla legalita’, 29 gennaio 2008

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