Diritti umani

Articolo 2

1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le liberta’ enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

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Giurie e pena di morte 2009

Giurie e pena di morte
La tradizione del diritto anglosassone di Common Law prevede che l’imputato sia giudicato da una giuria di dodici “suoi pari”. Nei processi capitali questo non succede mai. Gli imputati sono sempre dei poveri disgraziati: dei miserabili che un tempo avremmo definito sottoproletariato urbano. Al contrario chi li giudica appartiene alla piccola borghesia e di questa classe si porta dietro gli stereotipi e i pregiudizi. Le mere apparenze dell’imputato, le sue sembianze, facendolo o meno rientrare nello stereotipo del criminale (looking deathworthy), spingono da una parte o dall’altra la giuria.  (Importante: l’imputato può rinunciare al processo con giuria ed essere giudicato da un giudice togato e, in qualche raro caso, affidarsi al giudice per il solo sentenching). La giuria “agisce come coscienza della comunità” che rappresenta e, dalla sentenza MCGAUTHA in avanti, sono trent’anni che la Corte Suprema sta lottando per definire il rapporto fra pena di morte e giurie. Purtroppo non ha mai considerato che solo un numero molto piccolo degli omicidi è portato davanti ai rappresentanti della comunità.
(Nota: il sociologo tedesco Max Weber considerava il sistema della giuria non molto diverso dalla consultazione di un oracolo o la lettura delle viscere di un animale)

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