La pena di morte nel mondo

di Emi Del Bene

Non sono solo triste, sono deluso dal fatto che un sistema che si suppone debba proteggere e proclamare quello che è giusto in realtà sia così simile a me, e stia facendo lo stesso vergognoso errore che commisi io. […] Stanotte diciamo al mondo che non esiste una seconda possibilità agli occhi della giustizia. Stanotte diciamo ai nostri bambini che certe volte, in qualche caso, uccidere è giusto. Nessuno vince stanotte. Nessuno starà meglio. Nessuno uscirà di qui vittorioso.
(Ultima dichiarazione di Napoleon Beazley, messo a morte il 28 maggio 2002 per un omicidio commesso quando era minorenne. Qui la dichiarazione completa in lingua originale e la sua scheda dove è addirittura specificato che è “nero”).

La pena di morte è una violazione dei Diritti Umani che, purtroppo, e’ ancora legale in molti paesi, anche cosiddetti “civilizzati” e moderni (come gli Stati Uniti e il Giappone).

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Un elfo in famiglia

Non mi convince quello che ho letto in rete. L’essenza del testo non sta tanto, secondo me, nella difficoltà di convivenza con il diverso, con l’unknow fuori di noi riflesso pauroso dell’unknow che ciascuno di noi si porta dentro, quanto in un problema, o in una serie di problemi che, a distanza di molti anni dall’ambientazione del romanzo, sono più che mai attuali: la famiglia, i figli soprattutto, sono necessariamente garanzia di felicità? Può la maternità, possibilmente ripetuta e spontanea, essere ancora considerata la scelta più naturale per una donna? E chi è più condizionato, più vittima degli stereotipi e della retorica: colui che nella vita opta a freddo per la famiglia tradizionale o colui che la rifiuta?

Sono questi alcuni degli interrogativi più coinvolgenti che pone “Il quinto figlio” di Doris Lessing, premio Nobel 2007. In tempi di liberazione sessuale e boom contraccettivo, una famiglia volutamente numerosa costituiva un’eccezione, proprio come oggi. Ma essa era il sogno di David ed Harriet, due giovani “antichi”, alla ricerca, rispettivamente, dell’anima gemella e della “prima volta” come dono e non come svendita. Si trovano, si attraggono naturalmente, si amano, l’uno lo specchio dell’altra. “Almeno sei” era il loro programma, sei figli con i quali vivere senza lacrime e senza fatica in una grande casa, sempre aperta, a Natale, a Pasqua, d’estate, ad amici e parenti, in spirito di collaborazione e semplicità, esempio vivente di felicità possibile. I figli arrivano come Dio li manda, in un clima idilliaco da cartolina illustrata, da pubblicità patinata. Sembra il sogno realizzato, lo schema astratto della felicità calato nel reale, ma la vita, quella vera, bussa alle porte. David, nonostante il super lavoro a cui si sottopone, non ce la fa a mantenere casa e figli e sempre più spesso è costretto a dipendere dalla generosità degli assegni paterni; Harriet, spossata dalle gravidanze problematiche e troppo ravvicinate, è costretta a dipendere in casa dall’abnegazione di sua madre, nonna infaticabile e generosa ma anche risentita per l’incoscienza “senza precauzioni” della figlia. Quando arriva il quinto figlio, di nuovo troppo presto e, così dicono, stavolta puro “incidente” di percorso, la situazione precipita. Harriet non può dirlo esplicitamente, nemmeno a se stessa, sarebbe come tradire i suoi ideali e il suo progetto di vita, ma lei, questo figlio, non lo vuole, non lo sopporta. L’insolita e devastante vivacità del feto, tutto calci e colpi, più che l’annuncio premonitore di una creatura “diversa”, sembra a me la somatizzazione del desiderio materno di espellere da sé quel corpo estraneo, alieno, nemico, che le succhia la vita da dentro. Quando il bimbo nasce, ciò che Harriet vede è un mostro, una sorta di elfo, di creatura tozza e deforme alla Victor Hugo, selvatica e appartata, non amata né amabile. Man mano che il “mostro” cresce, la casa si spopola, gli altri figli partono per nonni e collegi, mentre la coppia finirà per allontanarsi, in quanto Harriet, tormentata dal senso di colpa per non aver voluto e per non amare questo suo figlio diverso, dedicherà proprio a lui tutte le sue restanti energie, mentre David si immergerà sempre di più nel lavoro, diventando quello che mai avrebbe voluto essere. Molteplici significati si addensano nel personaggio di Ben, il quinto figlio. Come dicevo all’inizio, la sua storia non è emblematica tanto della difficoltà di accettare e vivere con un “diverso”, quanto di quello che sono o potrebbero essere i figli, comunque sempre “diversi” da noi: non bambolotti a nostra immagine e somiglianza, piuttosto alieni problematici, che non sai da quale verso prendere; esseri in proprio che richiedono tempo e fatica e causano, più spesso di quanto si sia disposti ad ammettere, ansie e sofferenze; esseri che è legittimo (e rispettoso) anche non desiderare, senza sensi di colpa, a dispetto di tanta retorica familista. Credo sia questo il messaggio della Lessing, una scrittrice impietosa nello scandaglio del cuore femminile e delle relazioni umane.

Lessing Doris – Il quinto figlio. Feltrinelli, 2000

Pubblicato in La voce di Ghismunda, 23 agosto 2008

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Nuova quotidianita’ del vivere civile

di Vincenzo Andraous

Ricordo le parole di  un grande Magistrato:, “ Il discorso sulla sicurezza è diventato un’ossessione, ma non bisogna aspettarsi la soluzione dei problemi da un maggior numero di caserme ( io aggiungerei di carceri ), e sebbene sia giusta e congrua l’azione delle Forze dell’ordine, non dovremmo mai perdere di vista l’essere umano, la fragilità della vita umana”.
Quando penso al carcere, mi viene in mente quel nobile russo dell’era zarista a nome Oblomov, di cui mi ha raccontato don Franco Tassone della comunità “Casa del Giovane “: era una brava persona, non fece mai male ad alcuno, tanto meno lo si sentì mai lamentarsi. Semplicemente, non faceva nulla, sopravviveva a se stesso, nel più totale disconoscimento del fare, così tutto ciò che gli apparteneva decadeva per usura del tempo e nell’introvabilità di una scelta.
Questo immobilismo è oggi denominato come la patologia dell’ oblomovismo.
Oblomov aveva un sacco di progetti, di architetture mentali, ma morì senza avere costruito nulla, lasciando ai posteri ruderi e miserie.
Sicurezza non è un ramo staccato dal vivere civile.
Sicurezza sta a significare il coraggio con cui affrontare l’insicurezza, che è anche e soprattutto solitudine e mancanza di relazioni umane.
Sicurezza non può essere lo strumento con cui chiedere alla giustizia penale di risanare ogni contraddizione.
Infatti per chi varca la soglia di un carcere, la pena avrà un termine, quella persona uscirà, ma tutto quello che viene prima e deve venire dopo, deve riguardare un intervento che coinvolga l’intera società.
Le scelte di politica criminale non possono essere dissociate da precise politiche sociali.  Se ciò non è, allora equivale ad ammettere, per tecnici del diritto ed editorialisti di fama, che reprimere e rinchiudere conviene assai di più che recuperare, rieducare, risocializzare.
Conviene, perché costa meno in termini finanziari, costa meno in risorse umane specializzate, costa meno in termini di ideali cristiani e democratici.
Infine, comporta meno rischi da correre, è inevitabile che sia così.
Eppure la storia è vita, e la vita non è uno slogan elettorale, ci rammenta cosa eravamo, chi siamo, e cosa vorremmo essere.
Un carcere a misura di uomo significa concedere la possibilità di rivedere con occhi e sguardi nuovi ciò che è stato, e soprattutto di intendere il proprio riscatto e riparazione, non come l’assunzione di un servizio statuale, che come tale rimane uno scarabocchio sulla carta, ma dovrà essere inteso come una vera e propria conquista di coscienza.
Rieducare non deve essere un traguardo per pochi privilegiati, ma una realtà costante, alimentata dalla capacità di mediare i principi del vivere civile alla quotidianità.
Ritengo non più dilazionabile l’urgenza di coniugare in modo autentico teoria e prassi, sicurezza e risocializzazione, in quanto entrambe le istanze sono elementi costitutivi della nostra collettività.
Forse, oltre la condivisione dei principi morali, i quali sono logicamente immutabili, sarebbe più consono e umano condividere le modalità e le sfumature, che invece  purtroppo cambiano sovente.

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Gli USA uccidono i cittadini stranieri nonostante le proteste

(libera traduzione a cura COALIT)

Ciò che l’America fa nelle proprie prigioni in linea di massima e’ affar proprio, ma non sempre. Come questo mese, quando a Jose Medellin, cittadino messicano condannato a morte per lo stupro di gruppo e l’omicidio di due adolescenti avvenuti 15 anni fa a Houston, e’ stata somministrata un’iniezione letale nel carcere di Huntsville, in Texas.
La morte di Medellin ha scatenato un’immediata protesta da parte del Messico, che aveva chiesto che nel caso di Medellin, così come in quello di altri 50 cittadini messicani rinchiusi nei bracci della morte americani, fosse applicato quanto previsto dai trattati in essere, firmati anche dagli USA, in materia di relazioni consolari.
La Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja negli ultimi 5 anni per ben due volte ha chiesto agli USA di riesaminare le condanne a morte emesse nei confronti di cittadini stranieri e la Casa Bianca aveva chiesto al Texas quantomeno di ritardare l’esecuzione [di Medellin], ma nonostante cio’ la scorsa settimana il Texas ha disobbedito a George Bush e al mondo pochi minuti dopo il mancato accoglimento di un appello dell’ultimo minuto da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti.
Secondo il “Death Penalty Information Centre”, alla fine dello scorso anno erano 132 i cittadini stranieri in attesa di esecuzione capitale negli USA. Nonostante il gruppo piu’ nutrito sia rappresentato dai cittadini messicani, sono presenti anche i cittadini di altri 38 Paesi, fra cui Germania e Francia.
Molti Paesi decidono di non concedere l’estradizione di prigionieri verso gli Stati Uniti, se il reato commesso e’ passibile di pena capitale e se le leggi dello Stato richiedente l’estradizione prevedono la pena capitale. La Gran Bretagna ha concesso l’estradizione di Neil Entwistle, cittadino inglese, recentemente giudicato colpevole dell’omicidio di sua moglie e di sua figlia in Massachusetts, uno dei pochi Stati americani senza la pena di morte.
Non soltanto gli Stati del Sud applicano la pena capitale. Sono 36 gli Stati americani le cui leggi prevedono questa pena, fra cui Stati liberali come lo Stato di New York ed il Maryland, mentre sono soltanto 14 quelli senza braccio della morte (oltre a Washington DC).
Dal 1976, anno in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti si pronuncio’ a favore della reintroduzione della pena capitale da parte dei singoli Stati, al 1° agosto di quest’anno sono state giustiziate 1.115 persone, di cui il 38% afro-americane, una percentuale del tutto sproporzionata in relazione alla percentuale di popolazione di afro-americana residente negli USA (13%). L’anno in cui sono state eseguite piu’ condanne a morte e’ stato il 1999,
con 98 esecuzioni.
Negli ultimi 30 anni il Texas ha giustiziato quattro volte piu’ prigionieri di qualsiasi altro Stato (a seguire la Virginia). E’ vero che la regione chiamata “il Sud del Paese” e’ piu’ propensa a giustiziare rispetto ad altre aree degli USA. Pero’ non tutti gli Stati che hanno l’opzione di mettere a morte i detenuti scelgono di farlo. Il New Hampshire, ad esempio, e’ uno Stato con la pena di morte, ma non pratica esecuzioni capitali da decenni.
Stanno aumentando le pressioni affinche’ la pena capitale venga abolita, in parte grazie al riconoscimento che il rischio di mettere a morte una persona innocente non puo’ essere ignorato, e questo, a sua volta, in seguito al miglioramento di tecnologie forensi e all’uso del test del DNA utili nel determinare l’innocenza o la colpevolezza. Il tasso di esonero di condannati a morte e’ stato in media di 3,1 all’anno fino al 1999, schizzato poi a 5 all’anno oggi.
Gli abolizionisti hanno anche messo in evidenza i costi esorbitanti che i contribuenti sostengono per ogni caso capitale.
Tutto questo, tuttavia, e’ ben lontano da un vero cambiamento di mentalita’.
Gli abolizionisti sembrano fare un passo indietro ogni due passi in avanti. Recentemente hanno subito un duro colpo quando, in aprile, la Corte Suprema degli USA ha posto fine ad una breve moratoria nazionale sulle esecuzioni in attesa del pronunciamento in merito alla costituzionalita’ dell’iniezione letale (il metodo di esecuzione piu’ usato), decretata pena non insolita e non crudele.
Il Texas e’ stato il primo Stato a riprendere le esecuzioni.
Tuttavia, anche questo puo’ essere considerato un piccolo passo in avanti, anche se in base ai sondaggi gli americani favorevoli alla mena capitale continuano ad essere di piu’ (seppur sempre meno rispetto al passato).
Un momento importante fu il 2003, quando il Governatore uscente dell’Illinois, Gorge Ryan (poi condannato per corruzione) commuto’ tutte le condanne dei prigionieri rinchiusi nel braccio della morte in quel momento. In precedenza [Ryan] aveva decretato una moratoria sulle esecuzioni, in seguito alla scoperta di errori e discriminazioni razziali nel procedimenti. Tuttavia, le speranze che l’Illinois si sarebbe mosso verso l’abolizione in seguito sono andate deluse.
Un evento storico si e’ verificato lo scorso dicembre, quando il New Jersey e’ diventato il 1° Stato americano ad eliminare ufficialmente la pena di morte dal proprio Statuto dalla reintroduzione della pena capitale nel 1976.
Anche i legislatori di altri quattro Stati – Maryland, New Mexico, Montana e Nebraska – stanno discutendo da un anno a questa parte se abolire o meno la pena di morte. Il Maryland ha annunciato la formazione di una speciale commissione che eseguira’ uno studio di fattibilita’.
E’ la Cina ad essere in cima alla lista dei Paesi del mondo per numero di esecuzioni (ufficialmente vi ha fatto ricorso per 470 volte lo scorso anno, anche se il numero e’ molto piu’ altro secondo Amnesty International), seguita dall’Iran e dall’Arabia Saudita. Fra i Paesi industrializzati, soltanto gli USA, il Giappone e la Corea del Sud continuano a fare ricorso alla pena di morte. Convincere gli Stati Uniti ad abolire la pena di morte e’ diventata una questione
della massima importanza per gli attivisti che operano in difesa dei diritti umani in tutto il mondo. Ma come dimostrato dall’esecuzione di Medellin, cio’ che il resto del mondo pensa degli Stati Uniti non conta granche’ per gli americani.
Ancora nessun candidato alla casa Bianca si e’ espresso contro la pena di morte, nemmeno uno liberale come Barack Obama. Il rischio e’ quello di perdere le elezioni. Tuttavia, se eletto, Obama potrebbe influenzare il dibattito e far almeno in modo che vengano emanate leggi a salvaguardia degli innocenti.

Fonte: The Independent

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Norma antiprecari

Riceviamo dall’Avv. Giovanni Giovannelli e volentieri pubblichiamo

Egregio signor Presidente,
                                            mi rivolgo a Lei in nome e per conto di numerosi lavoratori da me assistiti e tutelati nell’ambito di varie controversie, alcune pendenti davanti ai Giudici del Lavoro di merito o di legittimità, altre ancora in fase stragiudiziale. La caratteristica comune è quella di avere per oggetto la domanda di accertamento della nullità, o della illegittimità, o della inefficacia di termini e proroghe apposte a uno o più contratti di lavoro, sempre deducendo la violazione dei limiti posti dal Decreto Legislativo 368/2001 e dalla vincolante Direttiva Europea di cui il Decreto costruisce attuazione necessaria e dovuta. I lavoratori precari costituiscono la fascia meno protetta, più debole e più martoriata in questa nostra Repubblica che i padri costituenti vollero, fin nell’esordio, fondata invece sul lavoro. E questi lavoratori, sfidando la naturale paura che accompagna qualunque rivendicazione in assenza di garanzie, chiedono con speranza ai Giudici di riconoscere il loro diritto ad essere riconosciuti stabili dipendenti del datore che ha fatto cattivo uso (id est: abuso) della legislazione in tema di contratto a termine. Le violazioni, da parte anche di aziende potenti e di grandi dimensioni, sono state accertate dalla Magistratura; numerosi lavoratori hanno raggiunto l’obiettivo che si prefiggevano, o con sentenza o con utili conciliazioni dettate anche dalle sentenze di accoglimento.
                        Con una legge della Repubblica si pretende ora, cancellando i diritti e violando la Costituzione, di assestare un colpo durissimo alle speranze e alle istanze dei precari, a vantaggio (scandaloso) della parte datoriale che ha violato la legge e che rivendica di non averne conseguenze. Si tratta, signor Presidente della Repubblica, dell’art. 21 della legge di conversione del Decreto n. 112/2008. La legge, su cui viene posta la fiducia così negando emendamenti e dibattito, tra breve sarà sottoposta alla Sua firma; questa istanza e questo appello contengono la formale ed esplicita richiesta di non firmare questo sopruso che offende la Carta Costituzionale.
                      L’art. 21 (inserito nel vasto mare di norme con il palese disegno di evitare il dibattito e porre l’opinione pubblica e i danneggiati davanti al fatto compiuto) si pone, a prima vista e indiscutibilmente, in clamoroso contrasto con i principi costituzionali e con la direttiva dell’Unione Europea, vincolante ed approvata dalla Repubblica Italiana. Ed è altresì in contrasto anche con la giustizia sostanziale oltre che con il buon senso. L’art. 21 è uno dei provvedimenti più gravemente iniqui della nostra storia parlamentare; saremo costretti a vergognarcene negli anni futuri e provocherà l’inasprimento degli animi insieme a un senso di sfiducia generale verso le istituzioni. E’ giusto che le istituzioni lo sappiano.
                   Confidano i miei assistiti (ma anche, non ho dubbi, i moltissimi sodali che versano nelle stesse condizioni) che Lei, signor Presidente, saprà negare la Sua necessaria firma all’art. 21, rimettendo la materia a nuovo esame della Camera e del Senato, sottolineando che un simile provvedimento costituirebbe una ferita troppo grave alla società civile e che dunque deve essere modificato.
                  Già il testo originario del Decreto Legge (emendato dall’art. 21 nella conversione) lasciava perplessi per solide ragioni. Il Decreto violava i principi costituzionali posti a base della decretazione d’urgenza, per la totale carenza dei requisiti della necessità non prorogabile e della incompatibilità con il corso ordinario delle norme di legge. Nessuna persona sensata (anche se non giurista) potrebbe ravvisare urgenza improrogabile di abrogare un comma (quello che definisce “ordinario” il contratto a tempo indeterminato) copiato dalla Direttiva vincolante dell’Unione Europea o di aggiungere una coda misteriosa e barocca ad un altro comma (l’estensione del contratto a termine alle attività normali e consuete di un’azienda: coda già riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e dunque inutile). La stampa (grande e piccola) si è contraddistinta prima per il rumoroso silenzio, poi per l’informazione tardiva (quando la Camera aveva già approvato il testo) e inesatta, infine per la mancata pubblicazione della norma e lo scippo di informazione ai lettori.
                              Non è un semplice “incidente”; e non è una “sanatoria” con effetti che riguardano il passato. L’art. 21 della legge di conversione si spinge ben oltre e viola clamorosamente la Costituzione, con ben due disposizioni inserite ad arte nei lavori di Commissione tenuti segreti al pubblico. Con la veste di “interpretazione autentica” si vuol cancellare la possibilità (in danno dei lavoratori precari) di ottenere per via giudiziaria l’accertamento di un rapporto lavorativo stabile quando emerga la violazione della legge che regola la scadenza temporale. L’applicazione dell’art. 1419 c.c. (primo comma) al contratto a termine, gabellato per “interpretazione”, è stato negato dalla giurisprudenza, con orientamento granitico ed univoco, di legittimità e di merito. La Corte Costituzionale, per ben due volte, con decisioni interpretative di rigetto che concernevano il più dubbio caso del tempo parziale, ha escluso con solare chiarezza la legittimità di una tale costruzione giuridica, bollandola come estranea e contraria alla Carta. La nullità del contratto si traduce infatti in una sorta di inammissibile conseguenza premiale in favore di chi aggira le norme e a danno di chi subisce il torto. Pinocchio derubato viene arrestato dai carabinieri. La Consulta ha deliberato che le clausole accessorie debbono sopravvivere perché questa è l’unica interpretazione costituzionalmente ammissibile.
                                      Peraltro il D. Lgs. 368/2001 prevede anche ipotesi di “inefficacia” (come la mancata indicazione delle ragioni analitiche che legittimano in astratto una scadenza) e si tratta di caso ben diverso rispetto alla “nullità” (che è l’unico caso di cui all’art. 1419 c.c.). Ma l’interpretazione “autentica” travolge anche queste ipotesi, a vantaggio delle imprese che hanno violato le regole, a danno di chi è stato vittima della violazione. E’ una norma che si pone contro la Direttiva dell’Unione e che costituisce un caso grave di “retroattività” antigiuridica. Lei, signor Presidente, non può consentirlo.
                                   L’articolo 21 della legge di conversione introduce, sempre con effetto retroattivo da applicarsi anche alle cause in corso, una sanzione del tutto nuova a fronte della accertata violazione delle regole e delle norme che limitano, secondo le disposizioni dell’Unione, l’uso del contratto a termine. La sanzione sostituisce l’accertamento del contratto definitivo con una sorta di “bonus” a carattere di penale, da un minimo di 2,5 mensilità a un massimo di sei mensilità. Migliaia di lavoratori riammessi in servizio con sentenza dei giudici della Repubblica saranno ora, con retroattività, espulsi e il danno liquidato nelle decisioni ridotto. E anche i datori di lavoro che lealmente hanno riconosciuto l’errore si sentiranno beffati e risulteranno danneggiati dalla concorrenza di chi invece delle leggi (allora in vigore) si sono fatti beffa grazie all’art. 21 della legge di conversione che riscrive il passato delle norme giuridiche. Non solo, signor Presidente, risultano in contrasto insanabile con l’art. 21 la Direttiva dell’Unione Europea e la Costituzione che Lei deve tutelare, ma viene anche calpestato un principio fondamentale di qualsivoglia stato di diritto, da Giustiniano in poi. Cade la regola tempus regit actum. Camera e Senato chiedono di cancellare un diritto già maturato dei lavoratori precari.
                                  I miei assistiti diffonderanno questo appello e lo renderanno pubblico, chiedendo che ogni sincero democratico lo sottoscriva, chiedendo che ogni sincero democratico si ribelli al sopruso. Vogliamo sperare, lo ripeto, che nel prudente ma meditato esercizio delle Sue funzioni istituzionali e costituzionali, Lei vorrà davvero negare la firma, tutelare la Carta e riconfermare la lealtà della Repubblica alla Direttiva Europea che ha recepito ed approvato. E se così non fosse dovremo tutti prenderne atto, con amarezza, ma, Le assicuro, senza rassegnazione.
                             E contestualmente procedere a formale diffida, che viene a Lei indirizzata quale Rappresentante della Repubblica Italiana, dello Stato. I lavoratori da me assistiti non accetteranno quella che ritengono una illegittima lesione, un vero e proprio sopruso. Chiederemo la rimessione alla Corte Costituzionale, ci rivolgeremo alla Corte di Giustizia e a tutti gli organismi internazionali competenti (anche con richiesta di aprire la procedura di infrazione) chiedendo la condanna della Repubblica Italiana e il risarcimento del danno.
                            La giurisprudenza europea è costante nel ravvisare la responsabilità dello Stato nazionale ogniqualvolta venga violato il principio della cosiddetta “parità delle armi”. L’art. 21 della legge di conversione consente allo stato italiano di modificare il quadro normativo in corso di giudizio, avvalendosene mediante le proprie società controllate Poste Italiane spa e Rai spa, parti nei giudizi. La stampa (tardivamente) annota che ben 27.000 (ventisettemila) sono le cause che hanno visto soccombenti le sole Poste Italiane (e dunque 27.000 saranno i precari espulsi dall’art. 21). Ma la parità delle armi violata avvantaggerà anche i concessionari dello Stato: le Autostrade, la Telecom, le municipalizzate, le società pubbliche regionali. Viene devastato il diritto positivo.
                        Quando la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia saranno investite del problema si porrà la questione del rischio di soccombenza e dei suoi costi; non vi è traccia della copertura di tale rischio concreto mentre è certo che la sola difesa delle società in un contenzioso così complesso avrà ripercussioni sul pubblico erario di non poco momento (attualmente le cause dei precari postali, quando assegnate a studi esterni come nella gran parte dei casi, incidono in misura di circa 15 mila Euro a posizione). E poiché non abbiamo dubbi circa il fatto che a conclusione del percorso i lavoratori vedranno riconosciute le loro ragioni contro l’arbitrio dell’art. 21 della legge di conversione copia di questo appello e di questa contestuale subordinata diffida viene inviata alla Procura presso la Corte dei Conti per le valutazioni che riterrà opportune. Ma chi pagherà domani il danno provocato oggi? Senza nasconderci che un simile provvedimento, inevitabilmente, provocherà aspro scontro sociale il cui esito neppure è seriamente prevedibile; migliaia di lavoratori resi precari con un colpo di legge retroattiva lasciano intravedere reazioni esasperate. E non va dimenticato che le morti sul lavoro sono maggiori laddove il precariato è più diffuso; l’art. 21 contiene dunque l’indiretto contributo statistico e percentuale (ma scientificamente provato) alla morte per incidente di attualmente ignoti nuovi precari individuati dall’art. 21.
                             La prego, Signor Presidente, di voler cortesemente prendere atto di questa formale comunicazione che anticipa il contenzioso a tutto campo, quale naturale ineluttabile e inevitabile conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 21 della legge di conversione del decreto legge n. 112/2008. I miei assistiti si augurano che, nello sciagurato caso di entrata in vigore, la ribellione (in modo legittimo naturalmente!) contro tale iniquo provvedimento dilaghi nel paese e costringa gli autori della norma ad un auspicabile retromarcia.
Confidano comunque di non rimanere soli.
Con osservanza
Milano, 21 luglio 2008
                                      avv. Giovanni Giovannelli

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